Efficienza Energetica - F.A.Q.
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D. Come é possibile effettuare i calcoli per la certificazione energetica nel caso di edifici già esistenti e dei quali non è possibile conoscere le caratteristiche dei materiali utilizzati.
R. La procedura semplificata (Decreto ministeriale 19 febbraio 2007) per determinazione l’indice di prestazione energetica dell’edificio si ottiene applicando le norme Uni vigenti. Nell’impossibilità di reperire le stratigrafie delle pareti opache e delle caratteristiche degli infissi possono essere adottati i valori riportati nelle Raccomandazione CTI-R 03/3 “Prestazioni energetiche degli edifici” Certificazione Energetica - Esecuzione della certificazione energetica – Dati relativi all’edificio – Appendice “A”.
D. In qualità di direttore dei lavori devo produrre un attestato di qualificazione energetica per un fine lavori di una nuova costruzione. Dove posso trovare degli esempi?
R. L’attestato di qualificazione energetica in sostituzione temporanea della Certificazione energetica, si allega alla Dichiarazione di fine lavori per tutte le costruzioni che hanno ottenuto il permesso di costruire dopo l’8 ottobre 2005.
Per avere un’idea precisa sui punti da compilare può vedere direttamente l’Allegato E del D.lgs 311/2006 che disciplina la stesura della relazione tecnica.
D. Chi sono i soggetti abilitati a redarre l'Attestato di qualificazione e certificazione energetica.
Ad esempio un ingegnere iscritto all'albo senza esperienza nella termotecnica può farlo?
R. Il D.lgs 311/2006 individua, in via transitoria, nel Direttore Lavori o un professionista iscritto al rispettivo albo, la figura abilitata a redigere l’attestato di qualificazione energetica nel momento della dichiarazione di fine lavori.
Le figure professionali che in futuro dovranno invece svolgere il lavoro di certificatore sono ancora da definire a livello nazionale, mentre in Lombardia, Liguria, Emilia Romagna e Trentino alto Adige le regioni si sono già espresse.
Entrata in vigore della certificazione energetica
D. Un fabbricato per cui è stato rilasciato il permesso di costruire nell'agosto del 2005, e per il quale ora (luglio 2007) mi appresto a presentare la fine lavori, ha bisogno dell'attestato di qualificazione energetica?
R. No, in quanto l’attestato di qualificazione energetica è obbligatorio dal 2 febbraio 2006 per tutte le nuove costruzioni, ovvero quelle che hanno ottenuto il permesso di costruire dopo l’8 ottobre 2005.
Inoltre:
- a) a decorrere dal 1° luglio 2007, per gli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile;
- b) a decorrere dal 1° luglio 2008, per gli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile con l'esclusione delle singole unità immobiliari;
- c) a decorrere dal 1° luglio 2009 per le singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.
D. Qual è l'articolo che prevede che l'attestato di qualificazione è obbligatorio per gli edifici il cui permesso di costruire è stato rilasciato dopo l'8/10/2005?
R. L’8 ottobre 2005 è la data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Quindi a partire da questa data e con diverse gradualità, specificate nell’art. 2 del D.lgs 311/2006, a tutti i nuovi edifici e ai grossi interventi di ristrutturazione, dovrà essere allegata la certificazione energetica o l’attestato di qualificazione energetica.
D. Possiamo parlare di Attestato di Qualificazione energetica, quindi D.lgs 311 solo per le richieste del permesso a costruire avuto dopo il 2 febbraio 2007? Altrimenti sia per quanto riguarda la legge 10 che il 192/05 non esiste la terminologia Attestato di Qualificazione Energetica.
R. Il D.lgs 311/2006 introduce l’Attestato di qualificazione energetica, in sostituzione temporanea della Certificazione energetica, da allegare alla Dichiarazione di fine lavori per tutte le costruzioni che hanno ottenuto il permesso di costruire dopo l’8 ottobre 2005.
Attestato di qualificazione energetica in caso di ristrutturazione
D. Devo fare, in qualità di Direttore dei lavori, una comunicazione di fine lavori nel Comune di Roma per una ristrutturazione di uffici che ha richiesto un permesso di costruire. La ristrutturazione ha comportato un piccolissimo aumento di cubatura (la SU è aumentata di una quantità < del 20% della SU iniziale).
Devo allegare anche l'attestato di qualificazione energetica? Io non credo, ma non riesco a capire in quale parte del Dlgs 192/2005 ecc. ci siano indicazioni a riguardo.
R. L'Attestato di qualificazione energetica in caso di ristrutturazione va presentato nei seguenti casi:
- edifici già esistenti al giorno 8 ottobre 2005, di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati, riguardo ai quali sia avvenuta successivamente la ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro;
- edifici già esistenti al giorno 8 ottobre 2005, di superficie utile superiore a 1.000 metri quadri, che siano stati interamente demoliti e ricostruiti.
D. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia avvenuti nel 2008 (lavori interni, spostamento porte finestre, sostituzione infissi e impianto di riscaldamento) l'attestato di qualificazione energetica è obbligatorio con la fine lavori?
R. No. Per interventi di ristrutturazione edilizia l’attestato di qualificazione energetica va presentato a fine lavori nei seguenti casi:
- edifici già esistenti al giorno 8 ottobre 2005, di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati, riguardo ai quali sia avvenuta successivamente la ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro;
- edifici già esistenti al giorno 8 ottobre 2005, di superficie utile superiore a 1.000 metri quadri, che siano stati interamente demoliti e ricostruiti.
D. Il tecnico di un Comune mi chiede la relazione dell'isolamento termico ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 311/2006 per l'applicazione di un cappotto esterno su fabbricato unifamiliare preesistente al 2005.
Naturalmente non sono previsti la sostituzione della caldaia, a bassa resa, nè dei serramenti, privi di vetrocamere), in quanto il cliente non ha attualmente disponibilità economiche.
E' una richiesta legittima?
E se sì, come potrà essere dimostrato il raggiungimento dei parametri minimi?
R. L’Art. 3 (Ambito di intervento) del 192/05 modificato dal 311/06, include anche una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali: ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio. http://www.ediliziainrete.it/leggi/2579.pdf
Per il calcolo può utilizzare il software Docet, oppure il software del Sacert entrambi scaricabili gratuitamente:http://www.docet.itc.cnr.it/; http://www.sacert.eu/
Attestato di qualificazione energetica in caso di sostituzione impianti
D. Nel caso di sostituzione degli impianti è necessario l'attestato di certificazione energetica?
Relativamente a questo tipo di intervento non è richiesta la verifica delle trasmittanze ne tanto meno il calcolo dell'EPi.
R. Per quando riguarda la sostituzione degli impianti viene richiesto solo per ottenere le detrazioni fiscali previste nella Finanziaria 2008. Per maggiori dettagli
http://www.ediliziainrete.it/risposta_leggischeda.asp?xl=2892
Ricordiamo che in linea generale, salvo specifiche Regionali, l'attestato di qualificazione energetica è obbligarlo nei seguenti casi:
- gli edifici di nuova costruzione, ovvero un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente al giorno 8 ottobre 2005;
- gli edifici già esistenti al giorno 8 ottobre 2005, di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati, riguardo ai quali sia avvenuta successivamente la ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro;
- gli edifici già esistenti al giorno 8 ottobre 2005, di superficie utile superiore a 1.000 metri quadri, che siano stati interamente demoliti e ricostruiti.
Attestato di qualificazione energetica per atto notarile
D. Per un edificio con superficie utile inferiore a 1000 mq., il cui permesso di costruire è stato rilasciato nell'agosto del 2006 e i lavori già ultimati - dovendo effettuare un rogito notarile per trasferimento di proprietà esiste l'obbligatorietà di allegare detta certificazione al titolo di trasferimento?
R. Per gli edifici sotto i 1000 metri quadrati, sempre nel caso di compravendita dell’intero immobile, l'obbligo è scattato dal 1° luglio 2008.
D. Anche se è stato abrogato l'obbligo di allegare all'atto di vendita l'attestato di qualificazione energetica, è rimasto sempre l'obbligo da parte del venditore di produrlo per l'acquirente?
R. L’attestato deve essere prodotto quindi presentato e consegnato all’acquirente.
La Legge 133 del 6 agosto 2008 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, entrata in vigore il 22 agosto 2008, ha annullato l’obbligo d’allegazione dell’ACE nel caso di trasferimento a titolo oneroso e locazione di immobili e cancellato la nullità del contratto per trasferimenti e locazioni nel caso di assenza di ACE.
D. Sto acquistando una villetta in provincia di Frosinone non ancora ultimata e priva di impianto di riscaldamento. Il notaio ha sospeso l'atto di compravendita perché la villetta è priva della certificazione energetica. Può farlo secondo voi? Come si può fare la certificazione se manca l'elemento fondamentale ovvero la Caldaia?
R. Se l’edificio è privo di un impianto di riscaldamento non è possibile calcolare l’indice di prestazione energetica (Epi =0) e quindi redigere l’attestato di qualificazione energetica.
D. Devo concludere una compravendita e il notaio come ad altri in questo forum mi ha chiesto il certificato di qualificazione energetica. La casa in questione è disabitata fatiscente e priva di impianto di riscaldamento. So che a questa domanda avete risposto che non necessita il certificato, ma vorrei sapere l'articolo preciso della legge per dimostrare al notaio che non occorre nulla di ciò. Vi ringrazio in anticipo per il vostro interessamento.
R. Non esiste un articolo di legge, si tratta di una interpretazione. Dal punto di vista tecnico, non è necessario predisporre l’attestato di qualificazione energetica in quanto l’indice di prestazione energetica è riferito al sistema edificio-impianto e in assenza di impianto l’IPE è uguale a zero.
Dal punto di vista burocratico, in assenza di un chiarimento preciso da parte del legislatore, potrebbe aver senso per il notaio far redigere l’attestato di qualificazione energetica per evitare un eventuale rischio di annullamento dell’atto. Anche se da agosto 2008 la clausola di annullamento è stata abrogata.
D. Una costruzione il cui permesso di costruire è stato richiesto nel mese di giugno del 2005, ai sensi del D.Lgs.vo 192/2005 e poi del 311/2006 è fuori dal campo di applicazione degli stessi decreti relativamente all'A.Q.E. (è infatti considerato edificio esistente). Ora dopo l'ultimo D.L. emanato nel mese di agosto del c.a. sono stati abrogati sia l'obbligo di allegazione dell'AQE all'atto di compravendita che le relative sanzioni. In tal senso anche il notariato ha confermato, in un suo documento, l'mmediata applicabilità del decreto nelle regioni che non hanno legiferato in materia (io mi trovo nel Lazio), sollevando i notai da ogni obbligo. Succede invece che un notaio sta richiedendo al costruttore del fabbricato su richiamato, l'A.Q.E. altrimenti non stipula.
Vorrei sapere: è una richiesta lecita? Se si per quali motivi? Al contrario come e cosa fare per far ricredere il notaio?
R. Come giustamente ha detto Lei, il notaio non è più obbligato ad allegare il Certificato agli atti di compravendita. Il venditore rimane comunque obbligato a presentarlo, così come stabilito dalla Direttiva europea.
D. L'art. 2 comma 2 lettera b) del Dlgs 311/2006, al termine recita “… dell'intero immobile con l'esclusione delle singole unità immobiliari;
Intende escludere le singole unità anche quando rappresentano, da sole un intero edificio?
R. In assenza di una precisa definizione da parte dei Ministeri competenti, si deve ritenere che per "singola unità immobiliare" si intende una unità immobiliare univocamente individuata tramite i dati catastali.
D. La Regione Liguria ha adottato i regolamenti con Delibera Regionale, che stabilisco quali sono i criteri che selezioneranno le figure abilitate a rilasciare certificazioni. Non essendoci però ancora linee guide nazionali, tali figure non sono ancora state autorizzate. Io che sono geometra libero professionista iscritto dal 1992 e svolgo attività anche nel campo delle verifiche termotecniche, posso secondo Lei redigere un attestato di qualificazione energetica?
Edifici che non rispettano il 311
D. Un nuovo edificio, ha la necessità delle certificazione energetica? Cosa succede se non rientra nei limiti di legge, in termini di fabbisogno energetico?
R. La certificazione energetica è obbligatoria per tutti gli edifici che hanno richiesto il permesso di costruire dopo l'8 ottobre 2005.
Se l'edificio non rispetta i limiti di trasmittanza stabiliti dal decreto legislativo il Comune non rilascia l'abitabilità.
Varianti in corso d’opera
D. Come si pone il solito problema della varianti (al p.c. o DIA o in corso d'opera)?
R. Secondo il comma 2 dell’art. 3 (Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) del D.lgs 311/2006, la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonche' l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori e' inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non e' accompagnata da tale documentazione asseverata.
D. L’obbligo della certificazione energetica è già scattato per gli enti pubblici?
R. L'obbligo della certificazione energetica (in attesa dei decreti attuativi attestato di qualificazione energetica) è già in vigore.
Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati, l'attestato di certificazione energetica e' affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in luogo facilmente visibile per il pubblico.
Inoltre entro il 31 dicembre 2008 le regioni e le province autonome, in accordo con gli enti locali, predisporranno un programma di qualificazione energetica del patrimonio immobiliare.
D. Per la sostituzione degli attuali termosifoni di tipo tradizionale in ghisa con radiatori convettivi molto efficienti, e' necessario l'attestato di qualificazione energetica?
R. No, non è necessario.
D. Come si può, oggi, redigere una certificazione (qualificazione) energetica di un edificio non dotato di impianto di riscaldamento?
Per quanto ne so io, solo il vecchio software Casa-clima fornisce un output in kWh/m2*anno valutando solo l’involucro edilizio e prescindendo dall’impianto di riscaldamento.
Dato che nel mio studio stiamo già predisponendo certificazioni (qualificazioni) energetiche necessarie alla vendita di grandi immobili non dotati di riscaldamento, volevo chiarimenti in merito.
R. Per gli edifici privi di impianto di riscaldamento la certificazione o attestato di qualificazione energetica non va fatta.
Attestato di qualificazione energetica in caso di nuova costruzione
D. Per un nuovo edificio autorizzato con DIA settembre 2006 in corso di ultimazione, costituito da 12 appartamenti è sufficiente un unico attestato di qualificazione energetica per l'intero edificio oppure ce ne vogliono 12, uno per ogni unità?
R. L'attestato di qualificazione energetica potrà essere unico per un intero edificio nel caso in cui i condomini siano dotati di un impianto termico comune, ma nel caso di compravendita futura degli appartamenti, sarebbe più corretto proporne subito 12.
D. In Lombardia l'attestato è sostituito dal certificato?
R. Si, in Lombardia si presenta la Certificazione energetica secondo le indicazioni regionali.
D. Il software SACERT è utilizzabile solo in qualche provincia del Nord?
R. No. Si può utilizzare in tutta Italia e si può scaricare gratuitamente dal sito www.sacert.eu
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