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Efficienza Energetica - F.A.Q.
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D. E’ obbligatorio inviare alla Agenzia delle Entrate di Pescara la comunicazione di inizio lavori?
 
R. Il Decreto non prevede tra gli adempimenti richiesti la dichiarazione preventiva al centro servizi di Pescara per usufruire degli sgravi fiscali del 55%.
Ricordiamo però che è necessario inviare all’Enea la scheda informativa insieme all’attestato di qualificazione energetica, entro 60 giorni dalla fine dei lavori. Per maggiori informazioni www.acs.enea.it
 
D. Tra le spese detraibili rientrano anche quelle per la presentazione della DIA o del permesso di costruire?
 
R. L'art. 3 "Spese per le quali spetta la detrazione" comma d) del Decreto 19/02/2007 "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.", parla di "prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c), comprensive della redazione dell'attestato di certificazione energetica, ovvero, di qualificazione energetica," quindi anche le Dia.
 
D. Ai fini della detrazione del 55% per l'installazione dei pannelli solari è necessario fare un sopralluogo nell'abitazione e verificare le stratigrafie dei muri, solai, impianti, ecc. per poter compilare l'allegato A e in particolare i punti 28, 29 e 30?
 
R. No, non è necessario predisporre l’attestato di qualificazione energetica. E’ sufficiente compilare e inviare il modello semplificato presente nel sito dell’Enea.
 
D. Le detrazione del 55% possono essere richieste per una stufa a legna?
 
R. La detrazione del 55% prevista in finanziaria riguarda gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale di cui all'art. 1, comma 347, della legge finanziaria 2007. Nello specifico, si intendono gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, impianti di climatizzazione invernale ecologici non a condensazione, per esempio caldaie che impiegano combustibile derivato dagli scarti dell'agricoltura o del legno. Fonte: http://www.ediliziainrete.it/risposta_leggischeda_2005.asp?xl=2641
 
D. La detrazione del 55% relativa a interventi di riqualificazioni energetica di un edificio (ad esempio semplice sostituzione degli infissi per cui non è previsto un direttore dei lavori) richiede l'asseverazione di un tecnico e un certificato o attestato di qualificazione energetica. In questo caso chi può redigere questa documentazione?
 
R. Per quanto riguarda gli interventi sull'involucro di edifici esistenti e in particolare gli infissi, l’art. 7 comma 2 del Decreto 19/02/2007 (http://www.ediliziainrete.it/risposta_leggischeda_2005.asp?xl=2641), stabilisce che nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi l'asseverazione di un tecnico abilitato sul rispetto degli specifici requisiti minimi, di cui al precedente comma 1, puo' essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformita' del prodotto.
Inoltre non è più richiesto l’attestato di qualificazione energetica.
 
D. Devo redigere un attestato di qualificazione energetica per richiedere la detrazione del 55% per un intervento sulla facciata di un condominio di 18 appartamenti. E’ necessario che ogni appartamento abbia il suo certificato o ne basta uno unico?
 
R. Dovrà redigere un attestato unico nel caso in cui l’impianto di riscaldamento è centralizzato. Sarà poi l’amministratore che suddividerà le detrazioni per ciascun condomino in base ai millesimi.
Nel caso in cui l’impianto è autonomo, ne dovrà redigere uno per ogni appartamento.
 
 
D. Qual è la differenza tra gli interventi del comma 344 e 345?
Credo sia importante visto che la procedura semplificata di calcolo dell'EPi non è prevista nel caso di interventi ricadenti nel comma 344.
Il comma 344 prevede EPi progetto < 20% Epi tabella allegato C, mentre con il comma 345 prevede EPi progetto < EPi tabella allegato D.
Di fatto quindi un intervento quale la sostituzione di infissi e formazione cappotto esterno potrebbe ricadere sia nel comma 344 che 345 con la sola differenza dell'ammontare della detrazione (100.000€ o 60.000) però nel caso di comma 345 posso usare il calcolo semplificato.
Il ragionamento è giusto?
 
R. La differenza fondamentale tra i due commi riguarda le specifiche dei lavori effettuati.
Il comma 345 riguarda le superfici dell'involucro (verticali, orizzontali o vetrate).
Il comma 344 si riferisce a tutti i lavori che possono concorrere alla riduzione dell'indice di prestazione. Tra questi lavori ce ne possono esser di già detraibili di per sé (come finestre e caldaie a condensazione) che non (come essere pompe di calore geotermiche o impianti di ventilazione controllata con recuperatori di calore).
Di conseguenza non è possibile utilizzare per il comma 344 il calcolo semplificato perché questo prevede solo il calcolo sulle trasmittanze delle superfici.
La sua frase:
"Se non ho letto male il comma 344 prevede EPi progetto < 20% Epi tabella allegato C, mentre con il comma 345 si prevede EPi progetto < EPi tabella allegato D."
non è però esatta nella sua seconda parte. Il comma 345 prevede che ogni singola superficie riqualificata abbia una trasmittanza inferiore a quella della tabella nell'allegato D.
Il suo ragionamento però è potenzialmente giusto, l'intervento di isolamento a cappotto e sostituzione finestre potrebbe rientrare nel comma 344, se non fosse che con soli questi due interventi è davvero difficile che possa abbattere l'indice di prestazione energetica del 20% rispetto al valore tabellare.
La finanziaria del 2008 prevede un'estensione degli incentivi fino al 2010. Si attende ancora il decreto attuativo.
 
D. E' possibile richiedere le detrazioni fiscali del 55% per l'inserimento di sistemi oscuranti su finestre molto grandi?
 
R. Su questo argomento il legislatore si è espresso all'interno della Circolare n. 36/2007, dove estende le detrazioni del 55% alle chiusure oscuranti (tapparelle, persiane, scuri, ecc). La spesa può essere portata in detrazione a condizione che vengano rispettati i limiti di trasmittanza imposti dalla Finanziaria 2008, colonna "Finestre comprensive di infissi". Per raggiungere questo valore è necessario sostituire anche gli infissi.
 
D. Dovendo sostituire due finestre in un appartamento che presenta un impianto di riscaldamento alimentato con stufa a legna e stufa a liquido inodore, posso richiedere la detrazione del 55% sul totale del lavoro (materiale e manodopera), e come mi devo regolare sull'attestato o certificazione energetica?
 
R. La detrazione può essere richiesta per gli edifici riscaldati, dotati di impianti termici. La stufa a legna non viene per definizione considerata tale, per cui non è possibile richiedere gli incentivi fiscali.
Per maggior chiarezza le riporto integralmente quanto indicato nel punto 14 dell'allegato A al D. Lgs. 192/05: "Impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre <b>non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari</b>; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW."
 
D. L'importo su cui conteggiare il 55% è da considerare al netto o al lordo dell'IVA?
 
R. Nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica, l'iva deve essere inclusa nell'importo soggetto a detrazione del 55%, per le persone giuridiche è invece da escludere.
 
D. Sostituendo l'attuale impianto di riscaldamento costituito da caldaia e caloriferi in ghisa con una nuova caldaia a condensazione e riscaldamento a pavimento, i costi sostenuti per la demolizione e ricostruzioni dei pavimenti sono inclusi nelle detrazioni al 55%.
 
R. No. La detrazione non compete le spese di rifacimento di tutti i pavimenti né quelle sostenute per la dismissione del vecchio e lo smaltimento del materiale relativo al vecchio pavimento.
 
D. Insieme alla sostituzione della caldaia tradizionale con una a condensazione, posso detrarre anche i nuovi radiatori.
 
R. Si, la finanziaria parla di: "Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione..."
 
D. Nel caso in cui l'installazione di un impianto a pannelli solari sia stata iniziata nel 2007 e completata nel 2008, la pratica dell'ENEA deve essere impostata con i criteri 2007 o 2008?
Avendo pagato la ditta con tre fatture di cui 2 nel 2007 e una nel 2008 posso detrarre l'intero importo?
 
R. La pratica va inoltrata all'Enea con i criteri del 2008, utilizzando il metodo semplificato.
Nella denuncia dei redditi del 2008, può iniziare a detrarre la quota pagata nel 2007, anche se non ha inviato nessuna comunicazione all'Enea.

Naturalmente, sempre sia possibile, conviene indicare nella fattura "acconto lavori".
 
D. Nel caso di sostituzione della caldaia con una a condensazione dove non si conosce la potenza della vecchia caldaia, come si può fare per accedere alla detrazione del 55 % ?
 
R. Per accedere alla detrazione fiscale del 55% è necessario inserire la potenza della caldaia da sostituire nel modulo messo a disposizione dall'Enea.
Solitamente l'idraulico che installa la nuova caldaia è in grado di risalire alla potenza originaria.
 
D. In un condominio sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria con l'esecuzione di un cappotto esterno su tutto l'involucro edilizio. La detrazione fiscale del 55% verrà quindi divisa tra tutti i condomini in funzione dei millesimi di proprietà. La mia domanda è questa: i lavori sono stati pagati in quota parte anche dai proprietari di locali non riscaldati posti al piano terra dell'edificio; vale anche per queste persone la detrazione del 55%? Essendo non riscaldati, in quale modo va compilato l'allegato A da inviare all'ENEA?
 
R. Se in un locale non è presente l'impianto di riscaldamento non è possibile accedere alle detrazioni fiscali del 55%.
 
D. Nel costo dell'intervento di sostituzione degli infissi, devo decurtare il costo dei cassonetti e tapparelle?
 
R. Anche il costo sostenuto per la sostituzione delle chiusure oscuranti (ed eventuali altri elementi accessori come per esempio i cassonetti) può essere messo in detrazione unitamente al costo relativo all'intervento di riqualificazione energetica delle chiusure trasparenti.
 
D. Quali sono gli impianti di riscaldamento che rientrano nella detrazione del 55%?
 
R. Oltre alle caldaie a condensazione, la finanziaria 2008 ha incluso impianti di climatizzazione invernale ecologici non a condensazione, per esempio caldaie che impiegano combustibile derivato dagli scarti dell'agricoltura o del legno.