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Efficienza Energetica - F.A.Q.
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Software verifica del contenimento energetico
D.E' stata mai fatto un confronto diretto tra i vari programmi di calcolo sulla verifica del contenimento energetico? Personalmente ho potuto riscontrare che partendo dal medesimo progetto si ottengono risultati differenti.
 
R. Si, sappiamo che la presenza di più software di calcolo sta creando un pò di problemi ai progettisti.
Per le Regioni che non hanno reso attuativa la certificazione energetica, ricordiamo che il Ministero dello Sviluppo ha commissionato all’Enea e al Cnr la realizzazione del software (Docet), per il calcolo dell’efficienza energetica, e al Comitato Termotecnico Italiano il compito di individuare un metodo di calcolo uniforme per l’intero territorio nazionale sul quale sviluppare appunto il software.
 
D. Sto preparando una tesi sulla progettazione di un edificio per uffici con particolare attenzione all'innovazione tecnologica dell'involucro. Esistono dei software da poter utilizzare per effettuare delle verifiche di calcolo per il rendimento e risparmio energetico?
 
R. Un elenco completo e in continuo aggiornamento lo trova su http://www.ediliziainrete.it/ris_ricerca_aziende.asp?tipo=RC&cat=1&produz=1275&bnr=
Oppure sul sito del Ministero dell’ambiente degli USA (http://www.eere.energy.gov/buildings/tools_directory), nell’area dedicata ai tool per l’energy simulation. Sullo stesso sito si trovano anche i dati climatici storici di tutti i Paesi, compresa l’Italia (www.eere.energy.gov/buildings/energyplus/cfm/weather_data.cfm).
 
Recupero energetico di edifici vincolati ai sensi della Legge 42/2004
D.Nel caso di recupero di edifici vincolati ai sensi della Legge 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, come possono essere conciliati i valori di trasmittanza termica richiesti dal Dlgs 192/2005 per le chiusure opache e trasparenti con le necessità di conservazione dell’esistente?
Quali possono essere quindi i parametri di riferimento di progetto dal punto di vista termico ed energetico, in particolare per i serramenti esterni?
 
R. L’art. 3 “Ambito di intervento” del Dlgs 192, stabilisce che “Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici:
a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.
Nella nuova versione del Dlgs 192 (non ancora pubblicata) è stato però aggiunto: “nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici”.
In ogni caso i requisiti energetici degli edifici li trova nell’Allegato I del Decreto: http://www.ediliziainrete.it/risposta_leggischeda_2005.asp?xl=2083
Le ricordo che a breve uscirà la nuova versione e i commi 1, 2 e 3 dell’Allegato I hanno subito delle modifiche che troverà nell’Allegato C del nuovo decreto.
 
Recupero energetico di edifici vincolati ai sensi della Legge 42/2004
D.La nuova versione del decreto, al contrario della prima che pone un chiaro ordine nella prevalenza legislativa e quindi nelle competenze dei decisori, apre però un grado di arbitrarietà su cosa sia "una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto" e su chi deciderà a riguardo, non potendo rimandare solo alla sensibilità del progettista sul tema.
 
R. Purtroppo è così, bisognerà attendere qualche mese per avere una situazione più chiara.
Ad ogni modo nella Provincia di Bolzano, dove la certificazione energetica è già in vigore da tempo, hanno già attuato varie ottimizzazioni di recupero su edifici tutelati. Gli interventi messi in atto hanno riguardato:
  • coibentazione del tetto con 18 cm di pannelli in fibra di vetro;
  • coibentazione dei muri esterni con 35 cm di EPS;
  • ricostruzione delle vecchie finestre doppie con vetri singoli per i battenti esterni e vetri termoisolanti per quelli interni (Uw=1,0 W/mqK);
  • installazione di finestre con vetri termoisolanti tripli e telai coibenti;
  • installazione di un sistema di ventilazione controllata con recupero di calore al 95%;
  • eliminazione dei ponti termici;
  • inserimento di una nuova struttura coibentata dietro le mura storiche.
Con alcuni di questi interventi il fabbisogno annuo per riscaldamento dopo la ristrutturazione si è ridotto di tre volte rispetto a prima dei lavori.
 
Disposizioni sull'utilizzo di fonti rinnovabili
D.Nel caso di manutenzioni straordinarie di singole unità abitative è necessario l'utilizzo o predisposizione degli impianti in oggetto?
Qualora sia necessaria l'installazione questo come si concilia con l'utilizzo della proprietà condominiale (falde di copertura, passaggio verso altre proprietà per i cavidotti, ed altro...)?
 
R. Il D.lgs 192/2005, modificato dal D.lgs 311/2006, non parla di singole unità abitative, ma fa riferimento a casi di nuova costruzione e di ristrutturazione di edifici esistenti. Nello specifico questo argomento è trattato nell’allegato I (ex Allegato 11 del D.lgs 192/2005) del Dlgs 311/2006 ai commi 12 e 13, i quali recitano:
12. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici pubblici e privati, è obbligatorio l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. In particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l’impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l’utilizzo delle predette fonti di energia. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici.


13. Le modalità applicative degli obblighi di cui al comma precedente, le prescrizioni minime, le caratteristiche tecniche e costruttive degli impianti di produzione di energia termica ed elettrica con l’utilizzo di fonti rinnovabili, sono definite, in relazione alle dimensioni e alle destinazioni d’uso degli edifici, con i decreti di cui all’articolo 4, comma 1. Le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale, o l’eventuale impossibilità tecnica di rispettare le presenti disposizioni, devono essere dettagliatamente illustrate nella relazione tecnica di cui al comma 15. In mancanza di tali elementi conoscitivi, la relazione è dichiarata irricevibile. Nel caso di edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, o di ristrutturazione degli stessi conformemente all’articolo 3, comma 2, lettera a), è obbligatoria l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
 
Rendimento energetico delle fonti rinnovabili
D.Cosa si intende per rendimento energetico?
 
R. Il rendimento energetico degli edifici è un valore ottenuto dal rapporto fra l’energia stimata come idonea e quella effettivamente consumata per soddisfare i diversi fabbisogni connessi all’uso dell’edificio, compresi, fra l’altro, il riscaldamento degli ambienti, il riscaldamento dell’acqua, il condizionamento, la ventilazione e l’illuminazione. Tale valore deve essere riflesso in uno o più descrittori calcolati tenendo conto di fattori che influenzano il fabbisogno energetico, come la coibentazione, la tenuta all’aria, le caratteristiche tecniche e di installazione, la progettazione e la posizione in relazione agli aspetti climatici, l'esposizione al sole e l'influenza delle strutture adiacenti, l'esistenza di sistemi di generazione propria di energia rinnovabile e gli altri fattori, comprese le condizioni climatiche interne.
 
D.Quale delle fonti alternative di energia ha il maggior rendimento, tenendo conto di un'analisi costi/benefici che parta dalla produzione dell'impianto/suo utilizzo/suo smaltimento o riuso futuro?
Ad esempio, il prezzo di un pannello solare è stimabile in un intervallo ormai ben determinato (a seconda della tipologia di celle,...), ma quanto costa a livello ambientale produrlo? E quanto costerà il suo smaltimento coerente?
 
R. Il rendimento di un impianto dipende dall’intensità del sole, per quanto riguarda il fotovoltaico e il solare termico, e dalla velocità vento, per l’eolico.
Le zone del sud Italia sono quelle più avvantaggiate per la produzione di energia pulita, anche se poi il maggior utilizzo avviene nelle nazioni del centro e nord Europa...
In Italia non abbiamo aziende che producono pannelli fotovoltaici ma solo rivenditori, anche se vi sono alcuni casi di aziende che assemblano le celle. C’è invece una società che produce generatori eolici da 20 kw in vetroresina.
Per lo smaltimento, la componentistica elettrica seguirà l’iter delle norme relative alla raccolta ed al riciclaggio di materiali elettrici ed elettronici di scarto. I moduli fotovoltaici non rientrano nel raggio di applicazione di questa direttiva ma, anche se così fosse, essi hanno un ciclo di vita di oltre 25 anni: uno dei maggiori produttori mondiali ha creato nel Regno Unito un centro per il riciclaggio ed il riutilizzo di queste moduli.
 
Produttori di pannelli solari
D.Avrei necessità di informazioni sui produttori italiani di pannelli solari.
 
R. Non mi risulta che in Italia ci siano produttori. Un elenco di rivenditori può trovarlo su
 
Installazione impianto solare termico
D. Per una nuova costruzione, è obbligatorio che il solare termico copra il 50% del fabbisogno energetico?
 
R. E’ previsto l’obbligo, in tutti i nuovi edifici, del solare termico per il riscaldamento dell’acqua, per una frazione almeno del 50% del fabbisogno di acqua calda.
 
Conto energia
D. In un edificio indipendente sono stati appena installati dei pannelli fotovoltaici sul tetto con attivazione del conto energia dell'Enel.
Verrà inoltre isolato il solaio del sottotetto (probabilmente con pannelli di sughero) e lo stesso isolamento verrà applicato all'interno dei cassonetti sopra le finestre.
Per la redazione dell'attestato di "Qualificazione energetica", visto che siamo in Piemonte e le linee guida regionali non sono ancora uscite, che consiglio mi date?
 
R. La richiesta di attivazione del Conto energia deve essere inoltrata al GSE e non all’Enel.
 
R. L'attestato di qualificazione energetica deve essere redatto secondo quanto indicato nell'Allegato A del Decreto Legislativo 311/2006. L’onorario potrebbe essere calcolato in base al tempo impiegato per la redazione.
 
Bibliografia di riferimento per impianti termici
D.Vorrei effettuare i calcoli per il dimensionamento dell'impianto termico di un appartamento, potreste indicarmi un testo acquistabile che fornisca delle indicazioni in merito?
 
R. Per avere un’idea sui testi disponibili può consultare la bibliografia citata in un nostro redazionale sugli impianti tecnici. http://www.ediliziainrete.it/ZOOMtematici/zoom21/
 
Raccomandazioni CTI-R 03/3
D.Effettuando il calcolo secondo allegato A del decreto 311/06, alla voce Metodo di valutazione della prestazione energetica utilizzato, chiedono di evidenziare l'applicazione delle Raccomandazioni CTI-R 03/3 ivi richiamate. Cosa devo indicare in questo rigo?
 
R. Le Raccomandazioni del Comitato Termotecnico Italiano CTI-R 03/3 Prestazioni energetiche degli edifici - Certificazione energetica - Esecuzione della certificazione energetica – Dati relativi all'edificio, si utilizzano per valutare la prestazione termica esistente nell'impossibilità di reperire le caratteristiche.
 
Impianti termici
D. Dovendo sostituire il solo generatore di calore, con uno nuovo di potenza 24 KW, devo procedere alla redazione di una relazione descrittiva del solo generatore o alla verifica di cui al punto 5 dell'allegato C?
 
R. L’Allegato I (Articolo 11) comma 3 prevede che “... In caso di installazione di impianti termici individuali, anche a seguito di decisione condominiale di dismissione dell’impianto termico centralizzato o di decisione autonoma dei singoli, l’obbligo di allegare una diagnosi energetica, come sopra specificato, si applica quando il limite di 100 kW è raggiunto o superato dalla somma delle potenze dei singoli generatori di calore da installare nell’edificio, o dalla potenza nominale dell’impianto termico preesistente, se superiore.”
 
D. Per una manutenzione straordinaria di un appartamento, dove è previsto il cambio dell'intero impianto termico, ai sensi dell'allegato 1 art.11 commi 2 e 3 del decreto è corretto che io verifichi il FAP come maggiorato del 50%?
 
R. Il 2 febbraio 2007 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia”. http://www.ediliziainrete.it/risposta_leggischeda_2005.asp?xl=2578
L’Allegato I (Articolo 11) non fa nessun riferimento alla maggiorazione del 50% del FAP, prevista invece nel Dlgs 192.
Nello specifico il comma 3 prevede che “Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, previsti all’articolo 3, comma 2, lettera c), numeri 2 e 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, si procede al calcolo del rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico e alla verifica che lo stesso risulti superiore al valore limite riportato al punto 5 dell’allegato C al presente decreto. Nel caso di installazioni di potenze nominali del focolare maggiori o uguali a 100 kW, è fatto obbligo di allegare alla relazione tecnica di cui all’articolo 8, comma 1, una diagnosi energetica dell’edificio e dell’impianto nella quale si individuano gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti, e i possibili miglioramenti di classe dell’edificio nel sistema di certificazione energetica in vigore, e sulla base della quale sono state determinate le scelte impiantistiche che si vanno a realizzare.
In caso di installazione di impianti termici individuali, anche a seguito di decisione condominiale di dismissione dell’impianto termico centralizzato o di decisione autonoma dei singoli, l’obbligo di allegare una diagnosi energetica, come sopra specificato, si applica quando il limite di 100 kW è raggiunto o superato dalla somma delle potenze dei singoli generatori di calore da installare nell’edificio, o dalla potenza nominale dell’impianto termico preesistente, se superiore.”
 
Corsi di formazione
D. Sono diplomato in elettronica e telecomunicazione chiedo: da dove dovrei iniziare per fare il tecnico consulente di pannelli fotovoltaico e iniziare questo nuovo lavoro.
 
R. Negli ultimi anni stanno nascendo in tutta Italia corsi specifici per Tecnico delle energie rinnovabili. Molti di questi sono finanziati dalle regioni e dalle province.
 
D. Sto progettando il fabbricato di una nuova stazione di servizio (zona C). Il fabbricato (ha solo il livello alla strada), presenta ambienti riscaldati (ad esempio il bar) e non riscaldati (magazzino).
Non mi sono chiari i valori di trasmittanza che devo rispettare, ai sensi della 192/05 come modificata dal 311/06, sia per i tramezzi che separano i due ambienti riscaldati che per quelli che separano l’ambiente riscaldato e non.
Sulla 311 gli unici riferimenti che trovo sono sull'Allegato I (regime transitorio) art. 7, in cui si dice che per zona C le pareti divisorie verticali tra edifici o unità abitative, devono avere trasmittanza <0.8 W/mqK ma mi sembrano valevoli solo per divisori tra ad esempio 2 appartamenti adiacenti allo stesso piano di un edificio ma non per 2 stanze adiacenti di uno stesso appartamento come è il mio caso.
 
R. La Trasmittanza va calcolata solo per le superfici disperdenti, che disperdono calore (ambiente riscaldato - aree esterne, ambiente riscaldato - ambiente non riscaldato).
Dal 1 gennaio 2008 la Trasmittanza termica U delle strutture opache verticali (Zona C) è 0,46 U (W/mqK).
Per maggiori informazioni
http://www.ediliziainrete.it/leggi/2579.pdf
 
Ponti termici
D. Come si calcolano i ponti permici, possibilmente con qualche esempio pratico...
 
R. La quantità di calore dispersa dai ponti termici viene calcolata, di solito, con la seguente formula

Q = KxA x(Ti-Te)x K1 x L x(Ti-Te)

dove:
Q = quantità di calore dispersa nell'unità di tempo ( W )
K = trasmittanza della parete ( W/m2 • °C )
A = area della superficie della parete ( m2 )
(Ti - Te) = differenza di temperatura tra ambiente interno ed esterno
K1 = trasmittanza lineare (coefficiente lineico) del potere termico (W / m • °C)
L = lunghezza del ponte termico ( m )
 
D. E la lunghezza come la calcolo? Inoltre come si verifica, secondo il Dm 311, il ponte termico corretto?
 
R. Per lunghezza s’intende lo spessore della parete.
Il ponte termico corretto si ha quando la trasmittanza termica della parete fittizia non supera per oltre il 15% la trasmittanza termica della parete corrente.

L'Uni ha appena pubblicato due norme sui Ponti termici in edilizia:UNI EN ISO 14683:2008 http://www.ediliziainrete.it/risposta_normescheda.asp?xl=6572 e la UNI EN ISO 10211:2008 http://www.ediliziainrete.it/risposta_normescheda.asp?xl=6498
 
Bonus volumetrici
D. Con Dlgs n. 115 del 30 maggio 2008 si sono introdotti i bonus volumetrici per gli edifici di nuova costruzione che abbiano un miglioramento del 10% dell'efficienza energetica.
Ora mi trovo nella situazione di dover richiedere questo bonus nelle Marche e mi chiedo se per tale richiesta occorre uno stampato apposito tico AQE oppure no.
Se non occorre un modello tipo cosa occorre riportare?

Il mio indice di prestazione energetica a che valore lo devo confrontare? E quest'ultimo valore da che calcolo lo devo ottenere?

Si dovrebbero usare per il calcolo la UNI TS 11300 ma esiste un software, un foglio di calcolo o una guida che mi permetta di capire come fare questi calcoli?
 
R. Trattandosi di un edificio di nuova costruzione deve obbligatoriamente far redigere l’AQE da consegnare in comune contestualmente alla chiusura lavori.
I valori di trasmittanza da rispettare sono quelli indicati nel decreto legislativo 311.

Per quanto riguarda il rilascio del bonus volumetrico, dovrà presentare in comune una relazione sottoscrivendo che tutti gli elementi dell'involucro edilizio che racchiudono i volumi riscaldati (ovvero quelli rivolti verso l'esterno, i locali non riscaldati e il terreno) avranno una riduzione dell'indice di prestazione energetica almeno del 10% rispetto ai valori limite tabellati dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.

Naturalmente per nuove costruzioni s'intende abitazioni per cui il permesso di costruire o la DIA siano stati richiesti dopo la data di entrata in vigore del dlgs n.115.
 
Indice di prestazione energetica
D. E’ normativamente corretto e valido calcolare l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale degli edifici con il metodo semplificato di cui allegato "G".
 
R. Si. Con il metodo semplificato di cui all'allegato G della finanziaria 2008 si calcola l'indice di prestazione energetica. Con le tabelle di cui all'allegato C del D.lgs 192/05 si ricava il valore limite di tale indice.
 
D. Quanto può costare una verifica della trasmittanza con il termoflussimetro?

R. Il calcolo della trasmittanza in opera su una parete costa intorno ai 1000 euro (relazione inclusa).
 
UNI TS 11300
D. Per edifici di nuova costruzione il cui permesso di costruire è stato presentato prima di Maggio 2008 il calcolo dell'EPi deve essere effettuato con le UNI TS 11300 oppure alle vecchie ed abrogate UNI 832?
 
R. Il problema è un altro: ad oggi, fuori dalla Lombardia, è ancora impossibile fare il calcolo con le UNI TS in quanto non c’è ancora software.
 
Verifica condensa interstiziale
D. Con riferimento ad una parete di nuova realizzazione costituita da:
dall'interno
cm. 1 intonaco
cm. 8 forato 8 fori
barriera al vapore
cm. 6 isolante in fibra di vetro
cm. 30 di laterizio alveolato tipo "Poroton"
cm. 15 di paramento in pietra

Non è positiva la verifica nei confronti della formazione di condensa interstiziale.
Questo perché la norma dice che la pressione del vapore pn e pn+1 dello strato i-esimo è pari a:

pn+1 = pn-(S'dn/S'dT)x(pi-pe)
pn = pressione del vapore prima dello strato
pn+1 = pressione dl vapore dopo lo strato
pi e pe pressione del vapore interna ed esterna
S'nd = spessore equivalente di aria per la diffusione del vapore dello strato n
S'dT = spessore equivalente di aria per la diffusione del vapore totale della parete

In sostanza la norma prende la differenza di pressione di vapore tra interno ed sterno, la divide per la resistenza totale della parete alla diffusione del vapore e poi moltiplicandola per la renitenza di ogni singolo strato trova la caduta di pressione.
Ora il problema è che le barriere al vapore hanno S'nd [m] pari a circa 100 e molto spesso compreso tra 50 e 100 (S'nd = m x d; coeff. di resistenza la passaggio al vapore x spessore).
La pietra avendo uno spessore di 15 cm ed un valore del coeff. di resistenza al vapore pari a circa la metà di una barriera al vapore ha un S'nd molto più elevato ed in base alla formula si forma condensa (la pressione di saturazione subito dopo l'isolante si abbassa bruscamente.

Secondo me qualcosa non va bene nella formula.
Non e' detto che la parete trattiene il vapore in modo proporzionale al rapporto S'dn/S'dT così facendo la barriera al vapore diventa inefficace perché l'abbattimento della pressione avviene tutto sulla pietra e quindi all'esterno.
Se metto la barriera il vapore si deve fermare in corrispondenza della prima barriera che trova o no?
 
R. In generale in una parete con isolante nell’intercapedine con problemi di condensa interstiziale, la barriera al vapore va posta sul lato caldo dello strato isolante. Il risultato finale può poi variare a seconda dei materiali utilizzati e della localizzazione geografica dell’immobile. In questo caso per ottenere una verifica termoigrometrica positiva si procede a tentativi.